Decreto d'istituzione Guardia alla Frontiera


n.833
REGIO DECRETO – LEGGE 28 APRILE 1937 – XV
Istituzione del Corpo della Guardia alla Frontiera

 

VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA

 

Visto il R. decreto legge 11 ottobre 1934 – XII n. 1723, convertito in legge con modificazioni, con la legge 17 dicembre 1934 – XIII n. 2110, relativo all’aggiornamento delle disposizioni concernenti l’ordinamento del regio Esercito, e successive modificazioni.

 

Vista la legge 7 giugno 1934 – XII n. 899, sull’avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, e successive modificazioni.

Vista la legge 21 giugno 1934 – XII n. 1093, recante modificazione al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del regio Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932 – X n. 1514, e successive modificazioni.
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rendere le grandi unità del regio Esercito interamente disponibile per le operazioni e di assicurare, d’altra parte, in ogni eventualità, l’immediata ed efficace difesa delle frontiere affidandola ad uno speciale corpo di nuova istituzione;

Visto l’art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926 – IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art.1

E’ istituito uno speciale corpo del regio esercito denominato “Guardia alla Frontiera”.

Art.2

La “Guardia alla Frontiera” è ordinata in settori di copertura retti da generali di brigata o colonnelli.
Ciascun settore di copertura comprende un numero vario di unità minori.
Per ciascun settore di copertura, di massima, esiste un deposito territoriale.

Art.3

Gli ufficiali e i sottufficiali assegnati alla “Guardia di Frontiera” sono compresi negli organici degli ufficiali e dei sott’officiali delle varie armi (esclusa quella dei carabinieri Reali)

Art. 4

La ripartizione del personale fra i vari enti della “Guardia alla Frontiera” è stabilito dal Ministro per la guerra con apposite tabelle graduali e numeriche.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 20 dicembre 1934 – XIII, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 – Anno XV

VITTORIO EMANUELE

 

Mussolini – Di Revel

Visto, il Guardasigilli. Solmi
Registrato alla Corte dei Conti addì 14 giugno 1937 – Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 71 – Mancini